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Pubblicato in data 16/4/2020 ● Click 1186

Covid-19, ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 15.04.2020


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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21 DEL 15-04-2020
OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020;
RILEVATO che nell’ambito del territorio regionale è molto diffusa l’attività di coltivazione agricola e di allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare, anche come forma di integrazione reddituale per fronteggiare il fabbisogno alimentare familiare;
CONSIDERATO che le suindicate attività non sembrano precluse dal DPCM del 10 aprile 2020 posto che esse potrebbero:
- essere configurate come uno stato di necessità che consente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), lo spostamento delle persone anche all’esterno del proprio comune di residenza o dimora, tenuto conto che la coltivazione di ortaggi e l’allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare costituiscono un’estrinsecazione del diritto alla libertà alimentare, annoverabile alla pari del diritto alla salute tra i diritti inviolabili dell’individuo, la cui limitazione deve necessariamente trovare la sua fonte in una espressa disposizione di legge;
- rientrare in quelle consentite ai sensi dell’art. 2, comma 5, in quanto “attività di produzione di prodotti agricoli e alimentari”, o “attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”, in quanto strumentali all’approvvigionamento di materie alimentari destinate all’autoconsumo;
che, pertanto, potrebbero registrarsi numerosi spostamenti sia in ambito comunale che all’esterno dei singoli comuni;
RITENUTO necessario, pertanto, introdurre ulteriori misure strumentali alla riduzione del rischio di contagio, al fine di evitare un’elusione delle misure introdotte con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e delle relative finalità;
che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1
1. Lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole destinate all’autoconsumo familiare può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni:
a) che avvenga non più di una volta al giorno;
b) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali
e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili, operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati.
2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di dichiarare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività agricole e gli estremi del titolo che ne legittimano l’utilizzo.

Art. 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 15-04-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA


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