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PoliticaGuglionesi
Pubblicato in data 12/3/2007 ● Click 1676

Ambiente, il Comune di Guglionesi e le antenne


Comune di Guglionesi © FUORI PORTA WEB

Ricordiamo a tutti che il DLG n. 198 del 4 settembre 2002 ha travolto un assestamento normativo che dava in qualche modo ai Comuni la potestà di disciplinare l’installazione di antenne per la telefonia cellulare sul proprio territorio. Precedentemente infatti la legge 22 febbraio 2001 n. 36 all’articolo n. 8 aveva disposto la possibilità per i Comuni, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La Nostra Amministrazione ha subito approvato un Regolamento con delibera n. 4 del 15 marzo 2001 con limiti di esposizione ai campi elettrici sotto i valori soglia della legge nazionale. Il decreto legislativo 198/2002 emanato invece dal Governo Berlusconi ha stravolto l’iter di approvazione delle installazioni equiparando “queste opere” (le antenne) alle opere di urbanizzazione primaria, definendole infrastrutture strategiche di interesse Nazionale. Inoltre il comma 2 dell’articolo 3 prevede che le infrastrutture “sono compatibili con qualsiasi destinazione Urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio Comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge e di regolamento”. Tutto questo e’ grave e ci vede impotenti ma non disposti a rinunciare alla difesa del nostro territorio (come già denunciato nel Consiglio Comunale del 16/12/2002 e manifesto del 10 gennaio 2003). Un ordine del giorno al consiglio comunale del 16/12/02 approvato dalla sola maggioranza ha chiesto al Governo Nazionale la modifica del decreto ed alla Regione Molise di ricorrere alla Corte di Cassazione per sollevare questioni di legittimità del decreto. In questo ambito di normativa e di assenza di legge regionale sono state installate le antenne a Guglionesi e nulla ha potuto l’Amministrazione Comunale di Guglionesi e la Sovrintendenza per i Beni Architettonici per opporsi al provvedimento (vedi ordinanza del TAR del 10 gennaio 2007 che si è opposto alla sospensione di installazione della antenna effettuata dalla Sovrintendenza dei Beni Architettonici con provvedimento n. 16561 del 28 settembre 2007). Riassumiamo come si sono svolti i fatti nell’ottica della chiarezza Amministrativa che ci ha sempre distinti: - Infatti la Vodafone dopo un incontro/scontro con la maggioranza, in data 13 aprile 2005 protocollo 3139 provvedeva a presentare domanda di installazione “di una stazione radio base per il servizio di telefonia cellulare” in via D’Azeglio n. 10 di Guglionesi ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del DLG 259/03; - in data 1 giugno 2005 il comune di Guglionesi inviava nota alla VODAFONE ed ARPA Molise comunicando che per il Territorio di Guglionesi si era in presenza di un Regolamento Comunale approvato con delibera n. 4 del 15.03.2001 esecutiva che all’articolo n. 4 individuava la localizzazione delle antenne; - In data 14 giugno 2005 il comune riceveva comunicazione dall’ARPA Molise il parere tecnico positivo su installazione proposta da Vodafone; - in data 30 giugno 2005 protocollo 5905 il Comune inviava ancora nota alla Vodafone proponendo dei siti alternativi sul territorio Comunale per la installazione della antenna proposta; - in data 8 luglio 2005 protocollo 6186 la Regione Molise Direzione Generale IV propone di mascherare l’impianto proposto a mo di canna fumaria ; - inoltre con nota del 1 dicembre 2005 protocollo 11035 chiedeva documentazione integrativa circa il mascheramento o la possibilità di altra locazione; - in data 26 luglio 2006 protocollo 7073 con parere n. 03856 la Regione Molise Direzione Generale IV dava parere positivo alla installazione ai sensi dell’articolo146 del D. Lgs n. 42/2004; - in data 2 ottobre 2006 protocollo comunale n. 9143 la Sovrintendenza per i Beni Architettonici di Campobasso con atto 13561 del 28 settembre 2006 si pronunciava annullando l’autorizzazione n. 3856 del 20/7/2006 rilasciata dalla Regione Molise ai sensi dell’articolo 146 e 159 del DLG 42/2004; - tale comunicazione veniva inoltrata alla Vodafone dal Comune di Guglionesi in data 11 ottobre 2006 protocollo n. 9469; - La Vodafone faceva ricorso al TAR Molise - Il Comune di Guglionesi si costituiva davanti al TAR con atto di Giunta Comunale nr. 218 del 19/12/2006 attraverso incarico ad Avv. Bellotti; - Il TAR per il Molise nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2007 con ordinanza n. 13/2007 ha accolto al richiesta di sospensiva avanzata dalla Vodafone Omnitel contro il decreto del 28/9/2006 della Sovrintendenza dei Beni Architettonici accettando quindi ed obbligando il comune a rilasciare Permesso a Costruire per la installazione della antenna in Via D’Azeglio n. 10 In Ogni caso l’Amministrazione Comunale di Guglionesi continuerà in tutti i modi di legge la battaglia iniziata nel 2001 infatti è in corso la preparazione di un ricorso legale e la verifica della normativa sui vincoli di uso degli immobili. Di recente la Regione Molise ha emanato la legge regionale 10 agosto 2006 la n. 20 che all’articolo n. 4 che da facoltà ai Comuni di emanare REGOLAMENTI COMUNALI per gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi. Il Comune di Guglionesi prontamente ha contattato una società competente la SINPRO Ambiente che in data 25 ottobre protocollo n. 9893 ha provveduto a mandare preventivo per l’esecuzione dello studio e relativo regolamento Comunale . Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale darà incarico alla redazione del nuovo regolamento secondo la normativa della LR n. 20 del 10 agosto 2006 e la successiva approvazione in consiglio Comunale. [Guglionesi li 10 marzo 2007. L’Amministrazione Comunale]


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