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Bene ComuneGuglionesi
Pubblicato in data 9/4/2013 ● Click 1269

Organizzazione del Consiglio Comunale (quarta parte)


Redazione FPW © FUORI PORTA WEB

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

 

Capo I

LE DELIBERAZIONI

 

ART.59

Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

 

1.      Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all’albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell’art.39 del presente regolamento.

2.      All’inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

3.      Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

4.      Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell’argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5.      Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l’indicazione della data dell’adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6.      I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell’archivio comunale a cura del responsabile dell’ufficio segreteria.

 

ART. 60

Forma e contenuti

 

1.      L’atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2.      Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria nonché del segretario comunale, sotto il profilo della conformità dell’atto alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.

3.      Nel caso in cui l’ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4.      L’istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale per tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5.      Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

6.      Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l’art.21 e il testo del dispositivo dell’atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal segretario.

7.      Il coordinamento tecnico dell’atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo: in sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8.      Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo  e gli estremi nella parte narrativa dell’atto.

 

ART. 61

Approvazione – Revoca – Modifica

 

1.      Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2.      Il consiglio comunale, secondo i principi dell’autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell’adozione del provvedimento.

3.      Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell’organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4.      Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

 

Capo II

LE VOTAZIONI

 

ART. 62

Modalità generali

 

1.      L’espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2.      Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 63 e 64.

3.      Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4.      Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5.      La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6.      Su ogni argomento l’ordine della votazione è stabilito come segue:

-          la votazione sulla questione pregiudiziale di effettua prima di iniziare la trattazione dell’argomento;

-          le proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui appresso:

·         emendamenti soppressivi;

·         emendamenti modificativi;

·         emendamenti aggiuntivi;

-          per i provvedimenti composti da varie partei, commi o articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

-          i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7.      Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8.      Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

-          Per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

-          Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le atre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9.      Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

 

ART. 63

Votazione in forma palese

 

1.      Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2.      Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3.      Controllato l’esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.

4.      La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

5.      I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l’espressione del voto o l’astensione.

 

ART. 64

Votazione per appello nominale

 

1.      Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almento un quinto dei consiglieri.

2.      Il presidente precisa al consiglio il significa zio del “si”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.

3.      Il segretario comunale effettua l’appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.

4.      Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

 

ART. 65

Votazioni segrete

 

1.      La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede.

2.      Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

-          le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e minuti del timbro comunale;

-          ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio;

3.      I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4.      Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l’elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5.      Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6.      I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto verbale.

7.      Terminata la votazione il presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8.      Terminata la votazione il presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.

9.      Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presente meno gli astenuti.

10.  Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

11.  Il carattere “segreto” delle votazioni deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

12.  Le schede, vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

 

ART. 66

Esito delle votazioni

 

1.      Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari al almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2.      I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3.      Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4.      In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5.      Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima, non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula “il consiglio ha approvato” oppure “il consiglio non ha approvato”.

6.      Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

 

ART. 67

Deliberazioni immediatamente eseguibili

 

1.      Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell’art.47, comma 3, della legge n.142/90.

2.      La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3.      L’eventuale trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall’adozione, a pena di decadenza.

 

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 68

Entrata in vigore

 

1.      Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2.      Dopo l’esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all’albo comunale per ulteriori 15 giorni.

3.      Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

 

ART. 69

Diffusione

 

1.      Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.

2.      Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento è inviata a cura del Sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell’elezione.-


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