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ScuolaCampobasso
Pubblicato in data 10/6/2013 ● Click 1078

Ferie non godute dai precari vanno retribuite: le istruzioni operative


Sergio Sorella © FUORI PORTA WEB

Con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico sono numerosi i lavoratori a tempo determinato della scuola che si rivolgono alla FLC CGIL Molise per chiedere tutela rispetto alla norma che impone loro di usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (ai sensi della legge di stabilità 2013 art. 1 comma 56). Si tratta di un provvedimento che non tiene in alcuna considerazione la specificità della scuola e del fatto che i precari non possono prendersi le ferie durante l'attività didattica.

Lo abbiamo già detto: per noi tale norma è illegittima e incostituzionale, pertanto abbiamo chiesto all’Amministrazione di sospendere tutti i provvedimenti finalizzati ad impedire la monetizzazione delle ferie. A tal fine, tra le tante iniziative, abbiamo presentato una diffida a firma del nostro segretario generale nazionale ed il 12 giugno si terrà un incontro specifico al Ministero dell’Istruzione.

Per quanto riguarda i lavoratori temporanei pagati direttamente dalla scuola non ci dovrebbero essere più problemi, dal momento che il MIUR ha inviato alle scuole i finanziamenti necessari. Rimane invece da risolvere il caso dei supplenti nominati al 30 giugno su cui il MIUR intende limitare il diritto alla monetizzazione. Qualora la nostra richiesta di sospensione della norma non dovesse venire accolta apriremo, a partire dai primi giorni di luglio, un vasto contenzioso su tutto il territorio nazionale.

Riteniamo pertanto utile fornire a tutti i lavoratori precari alcune indicazioni operative e i primi strumenti di supporto predisposti dal nostro Ufficio Legale.

I lavoratori con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno debbono presentare normale richiesta di liquidazione delle ferie maturate e non godute (a tal fine abbiamo predisposto un apposito modello).

In caso di diniego, è necessario acquisire per iscritto il relativo provvedimento, insieme alla certificazione con la specifica dei periodi durante i quali sono stati imposti d’ufficio i giorni di ferie. Sulla base di questa documentazione occorrerà poi procedere al ricorso.

Qualora, invece, ci fossero dei provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio prima del 30 giugno, gli interessati dovranno presentare una vera e propria diffida, sulla base del modello che abbiamo appositamente predisposto.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi presso le nostre sedi per ogni ulteriore esigenza di approfondimento o chiarimento.


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