Trascrizione letterale:

REGOLE

da osservarsi dai fratelli della Congregazione sotto il nome

di S.Antonio eretta nella Chiesa degli ex Francescani del

Comune di Guglionesi.

Articolo 1°

La Confraternita del Comune di Guglionesi sotto il titolo

di S.Antonio ha per suo scopo di esercitarsi sull'esem-

pio vicendevole negli atti di religione e di pieta' per adem-

piere con maggior fervore ai doveri di Cristiano. S'im-

pegneranno percio' i fratelli a (...) del Santo ti-

more di Dio, ad amarlo di tutto cuore sopra di ogni altro

oggetto creato, ad empiere esattamente e ai suoi divini

comandamenti, ed ai precetti della Santa Chiesa Catto-

lica Romana, a fare acquisto della vera e pura carita'

(...) dal prossimo, specialmenteaverso degli aggregati

che debbono considerarsi come fratelli.

Non si offenderanno percio' mai fra di loro, soffriranno

con amorevolezza le imperfezioni altrui, non daranno

occasione di discordia rissa o inimicizia, anzi perdo-

neranno di tutto cuore qualunque ingiuria ricevuta,

facendo in tal modo trionfare la carita' tanto inculcata

al Santo Evangelo.

Articolo 2°

Dovranno intervenire in Congragazione in tutti i giorni

assegnati, onde esercitarsi con modestia ad esemplari-

ta' in tutti gli atti di religione e di pieta' cristiana, che

ivi si praticheranno. Sono esortati egualmente ad acco-

starsi al Sagramento della penitenza in tutti i giorni

di Congregazione o almeno nei piu' sollenni a riceve-

re il gran Sagramento Eucaristico secondo il Consiglio

del proprio Padre Spirituale.

Articolo 3°

Avran l'obbligo ancora i fratelli d'intervenire in tutte

le pubbliche processioni ed in altre sollennita' vesti-

ti del proprio sacco qualora in tali processioni inter-

verranno due o piu' Confraternite la precedenza si

dara' a quella che avra' antecedentemente ottenuto

il Regio assenso, escluso qualunque e altro uso, e privilegio.

Articolo 4°

Ciascun fratello, fra lo spazio di due mesi dal giorno della

vicazione, si provvedera' del sacco o sia veste. Lo stesso

sara' un camice di tela bianca col cappuccio consimile,

ed una mozzetta di raso color [cremise] e cappello bian-

co con laccio del colore della mozzetta. Nella sinistra

della mozzetta sara' affibbiata l'effigie di S.Antonio

rilevata in una figurina bianca. Il Priore, gli assi-

stenti e gli altri ufficiali porteranno sulla mozzetta

pendente al collo con nastro di color bianco, una me-

daglia colla medesima effigie. Il solo Priore nelle pub-

bliche funzioni fara' uso di un bastone nero.

Articolo 5°

La Congregazione terra' in tutti i giorni di precetto,

e di mattina, non potendo si aprira' nel Vespro o nel-

la sera, eccetto il caso di associazione di qualche defun-

to: ne' primi e secondi Vespri dalla sollennita' di Santo

Antonio, ne' primi vespri della commemorazione

de' defunti, ed in tempo di Esercizi Spirituali,

che a buonplacito della Congregazione ne potran-

no farsi in quaresima, nei quali giorni la Banca

disporra' che sian terminate le funzioni e chiuso

l'oratorio, non oltrepassando le ore ventiquattro.

Nei giorni di Congrega si recitera' da' fratelli l'Uffi-

zio della Vergine ed altre [preci] che stabilira' il Priore

Spirituale. Si celebrera' la Messa prima, e si terra' un

breve sermone dal Padre Spirituale. [Dove] vi siano de'

fratelli, che non sanno leggere, ciascuno da se sotto

voce recitera' il Rosario alla Vergine. Terminati gli

atti di religione, a proposta della Banca la Congrega-

zione potra' trattare gli affari la sua amm.ne

Articolo 6°

Le donne ancorche' scritte per sorelle, non avranno mai

[adito] nell'oratorio, nell'atto, che i fratelli funzionano,

o trattano di affari.

Articolo 7°

La Congregazione avra' il suo Padre Spirituale da elegersi

in Congregazione previa chiamata di tutti i fratelli

su di una terna proposta dal Governo di (...) a mag-

gioranza di voti segreti, con approvazione dell'oridinario

della diocesi. Gli obblighi del Padre Spirituale sono d'i-

struire i fratelli ne' giorni di Congregazione con un (...)

sull'Evangelo corrente o della sollennita' che si celebra,

di ascoltare le confessioni, di celebrare le messe [piane],

e la cantata ne' di' solenni e nei funerali de' fratelli, e

sorelle defunte. [Presiedera'] a tutte le sacre funzioni, e ne

dirigera' gli andamenti senza pero' aver mai voce attiva

ne passiva.

Egli sara' confermato per maggioranza di voti di tutta la Con-

gregazione ogni due anni e dove nel corso del biennio la Con-

gregazione volesse disfarsene, cio' accadera' per due terzi

di voti [esclusivi] della Congregazione generale. La stessa fara'

l'assegno della [mercede] di cui godra' il Padre Spirituale.

Articolo 8°

Ricezione de' fratelli

Chiunque aspira di essere aggregato alla Congregazione, ne

fara' la domanda in iscritto al governo di essa. Questo ne com-

mettera' l'[informo] a due Maestri di novizi, e dove la pru-

denza lo esige a due frati alli piu' [probi] ed onesti. Essi s'infor-

meranno esattamente di sua condotta Cristiana e Civile,

e trovandola irregolare, ne daranno avviso a voce al Priore,

che non ne fara' piu' [motto] della domanda, e trovandola

regolare ne faranno rapporto in iscritto apponendovi

le loro firme.

Previa chiamata generale, il Priore proporra' la domanda, e

leggera' il favorevole rapporto. Quindi sara' bussolato,

ed a maggioranza di voti affermativi sara' subito ammesso.

Se gli aspiranti siano piu', il bussolo sara' fatto per cia-

scuno di essi.

Ammesso il nuovo fratello, se e' presente sara' immediata-

mente vestito dal Padre Spirituale della veste della Con-

fraternita colle solite [preci], ed indi ricevera' da tutti

i fratelli l'[amplesso] di pace, dove sia assente rimanen-

do ferma la sua ammissione la vestizione sara' dir-

ferita nella prima Congregazione in cui interverra'.

Articolo 9°

Ogni fratello sara' soggetto al noviziato di sei mesi e

prendera' l'ultimo luogo in Congregazione, durante

questo tempo non godra' di voce attiva ne' passiva,

ma ha dritto a tutti i benefizii spirituali e temporali,

come fratelli. Il tempo del noviziato potra' essere

prolungato, dove la condotta del novizio non sia esat-

tamente regolare, ad arbitrio della Banca dietro rap-

porto del Maestro da' novizi.

Articolo 10°

Ciascun fratello per essere ammesso e per godere de' dritti

della Congregazione paghera' per [entratura] la somma

di carlini tre, grana due e mezzo al mese vitadurante, e

nel giorno della vestizione offrira' a beneficio della Congre-

gazione una candela di cera lavorata a proprio arbitrio

sul peso.

Non pagando per quattro mesi contunui, cadranno

nella contumacia per effetto della quale resteranno di

fatto e senza alcun [prevenzione] privi di voce attiva e

passiva e di tutti i benefici temporali e spirituali.

Passando all'altra vita un fratello contumace, godra'

soltanto dell'associazione andando le spese tutte a carico del-

la famiglia. La Congregazione non si prestera' ad asso-

ciarlo, se prima il Cassiere non certifichera' di avere in-

troiato dalla famiglia la somma per la spesa occorrente.

Articolo 11°

La contumacia si puo' purgare qualora il contumace paghi

personalmente in Congregazione tutto l'arretrato.

E' abilitato il fratello contumace caduto in poverta', di pro-

porre una transazione colla Banca, che dovra' essere appro-

vata dalla Congregazione generale.

Articolo 12°

Se qualche ordinato in sacris o sacerdote domandera' di essere

aggregato a fratello, si accettera' la domanda e sara' ammesso

senza bussola. Dovra' pagare come ogni altro fratello, e

godra' gli stessi benefizii spirituali e temporali, nonc-

che' la voce attiva e passiva.

Articolo 13°

Benefizi di cui godono i fratelli

Ogni fratello nel caso di morte, godra' dell'associazione de'

fratelli ai quali la Congragazione fornira' dei torchi di cera

per lo accompagnamento. Nel caso, che la famiglia del fra-

tello defunto sia povera a segno di non sopportare

[l'esito] per dritti dovuti al Parroco, la Congregazione fara'

fronte alle spese.

I fratelli hanno l'obbligo di dire in suffragio della anima

del defunto l'intero ufficio de' morti, ed una messa cantata

(...) o presente il cadavere o nel primo giorno che si (...).

Articolo 14°

Nell'ottanario de' morti nella giornata destinata da' supe-

riori sara' sollennizzato nel funerale coll'ufficio e messa in suf-

fragio di tutti i fratelli defunti dovento fare lo stesso nel-

la festa di Pentecoste e di Pasqua di Resurrezione.

Articolo 15°

Nel tempo d'infermita' di qualche fratello escluso i mali cro-

nici, dove si creda e previa l'approvazione generale de'

fratelli potra' stabilirsi un sussidio giornaliero al fratello

infermo, dietro attestato del Medico incaricato della Banca,

e cio' avuto riguardo alla poverta' dell' infermo, ed ai mezzi

che puo' offrire l'amministrazione.

Articolo 16°

Elezione del Governo

A 13 Giugno di ciascun anno, giorno di S.Antonio, di cui la

Congregazione porta il titolo restano convocati di dritto tutti

i fratelli per fare la elezione del nuovo governo.

Il Segretario estrarra' una nota di quei che avranno terminato

l'anno ventunesimo, e tre della loro [ricezione] che sap-

piano leggere e scrivere non debitori della Confraternita,

che sia dopo un biennio dal termine del loro governo,

se siano stati nella Banca e che godano la voce attiva

e passiva.

La nota si leggera' in pubblico, ed indi di tutti i fratelli in essa

registrati, il Segretario assistito da quattro, i piu' anziani,

ne fara' tante cartelline, notando il nome e cognome di ciascu-

no e dopo numerate li mettera' in un'urna.

Il Padre Spirituale fara' un breve discorso analogo alla circostan-

za, ed inseguito fara' recitare le colite [preci] Veni Creator

Spiritus, di poi estrarra' dall'urna quindici cartelline, che

saranno dal Segretario pubblicamente lette, e registra-

te i quindici fratelli eletti a sorte verranno bussolati

a voti segreti dalla Congregazione generale. Colui, che

avra' ottenuto piu' voti affermativi sara' il Superiore,

colui che avra' ottenuto la maggioranza di voti in secon-

do luogo, sara' il primo Assistente, e quello finalmente

che avra' la maggioranza in terzo luogo, sara' il secondo

assistente.

In caso di parita' di due, tre o piu' voti, con cartelline

particolari sara' ella dalla sorte decisa.

Eletto il Governo, si cantera' l'Inno ambrosiano, ed il

possesso di esso avra' luogo immediatamente, sugli indivi-

dui scelti trovansi presenti, in contrario s'immetteran-

no nel possesso il giorno immediato, in cui e' obbligo la re-

cita dell'uffizio, dietro avviso in iscritto fatta dal Segretario.

Nello stesso predetto giorno [riuscire] la elezione

degli altri subordinati come dei due maestri di novizi,

de' due Maestri di cerimonie, del Segretario e del (...),

da eseguirsi dal Priore e da due assistenti, non deve

punto trascurarsi caso contrario deve aver luogo tra

lo spazio improrogabile di giorni otto.

Questi medesimi, Priore ed assistenti saranno una ter-

di fratelli [probi], sebbene i proprietari che propor-

ranno nell'ottavo del Santo, onde [eligersi] il Cassiere che sa-

ra' approvato mediante il voto affermativo, ed uno di

piu'.

E finalmente nimineranno due Regionali per la visura

de' onti della passata amministrazione.

Articolo 17°

Ciascun degli eletti sara' tenuto ad accettare l'incarico addos-

satogli. In caso di rinuncia per leggittimi motivi da

esaminarsi dal Padre Spirituale, l'eletto immediatamen-

te inferiore al rinunciante passera' al suo grado, cosicche'

rinunziando il Superiore ne occupera' il luogo l'eletto a

primo assistente, rinunziando il primo assistente

verra' rimpiazzato dal secondo; occupera' poi il luogo

del secondo assistente colui da' [dodici], che ebbe maggio-

ranza di voti segreti sugli altri. In caso di parita' verra'

praticato cio', che si e' detto nell'articolo precedente.

Articolo 18°

La durata del Governo sara' di un anno. Potra' essere conferma-

to qualora prima venirsi alla nuova elezione, uno, o

piu' fratelli ne faranno domanda. La conferma dovra'

essere approvata a voti segreti favorevoli di due terzi

degli intervenuti, e con uno o piu'. Oltre questa con-

ferma niun altra potra' aver luogo.

Articolo 19°

I tre della Banca, ed il Cassiere terminato il loro inca-

rico sono tenuti a presentare il conto di loro gestio-

ne tra giorni quindici, da contare dal giorno tredici

Giugno: dove non adempiano saranno tenuti per

veri contumaci e soggetti agli effetti della contuma-

cia stessa. I revisori de' conti avranno l'obbligo di pre-

sentare alla Congregazione i conti esaminati e [visurar-

li] tra lo spazio di giorni quindici, dal di' che furono loro

consegnati. Incoreranno come i primi agli effetti

della contumacia in caso d'inadempimento.

Articolo 20°

Approvati i conti sara' fatta la dovuta ed autentica

liberatoria. In caso contrario si fara' loro la significato-

ria, e la Congregazione avra' la facolta' di poter fare

uso de' mezzi che la legge somministra per la [rifraz-

ione] del credito.

Articolo 21°

I significati che costringeranno la Congregazione a far

uso de' mezzi della legge contro la loro amministrazione,

se saranno condannati, non potranno mai piu'

godere di voce attiva e passiva.

Articolo 22°

Del conto morale ne sono responsabili i tre della Ban-

ca a meno che uno, o due di essi non avessero apposta

la loro firma ai mandati in questione.

Articolo 23°

Doveri degli Uffiziali

Il Priore e gli assistenti porteranno l'amministra-

zione della Confraternita ed in caso di discussione di

affari, chiameranno gli uffiziali minori e per mag-

gioranza di voti si risolvera' l'occorrente. [Trattandosi]

di spese da farsi, all'infuori delle ordinarie, non potra'

la Banca e gli Uffiziali minori oltrepassare la somma

di carlini dieci, e cio' per qualche esito urgente, che non

ammette dilazione, richiedendosi per qualunque spesa

l'approvazione della Congregazione.

Al Priore ed gli assistenti spetta di fare osservare la

regola Sovranamente approvata. Non potendo ne' essi,

ne' la Congregazione dispensarne imposte, o modificarle.

Baderanno in Congregazione al buon ordine degli eserci-

zi di pieta', alla decenza dell'oratorio, e delle sagre funzio-

ni, ed a quanto concerne il maggior decoro della Con-

fraternita. Al solo Priore e col consiglio del Priore Spi-

rituale sara' lecito segretamente e fraternamente

esortare qualche fratello, che dimostrasse un raffred-

damento nell'adempimento de' suoi doveri. Nel ca-

so che qualche fratello infelicemente si renda pubbli-

co scandaloso, o sia in corso pubblicamente nelle pene

ecclesiastiche, e condannato dai tribunali criminali,

dietro proposta del Priore nella Congregazione, sara' [ca-

sato] dal catalogo de' fratelli.

Articolo 24°

Gli assistenti rimpiazzeranno il Superiore nei soli eser-

cizi ordinari nella di costui assenza, e lo coadiuveranno

nell'amministrazione della Confraternita, procedendo

sempre il primo assistente.

Articolo 25°

Il Segratario avra' la cura del registro de' fratelli notan-

do l'epoca della loro ricezione, e termine del noviziato.

Avra' il notamento di coloro, che in virtu' di regole, sono

piu' di voce attiva e passiva per la regolarita' della ele-

zione e discussione degli affari. Avra' un esatto registro

de' contumaci, onde non venga pregiudicata la Confra-

ternita. Registrera' e fara' firmare da tutti i fratelli

[scriventi] e presenti la conclusione della Congregazione

generale, e quella della Banca da' componenti la stessa.

Li spedira' biglietti di elezione, avvisi di generale chia-

mata, e di associazione di frati alli defunti, a loro fune-

rale. Sara' sua cura spedire al Cassiere i mandati di pagamen-

to firmati dal governo, dopo averne registrate le copie

in un libro a parte, per servire di controllo con quella del

Cassiere, che esibira' nei conti e sara' tenuto ad ogni re-

sponsabilita' in caso di [trasmiraggine].

Articolo 26°

L'Uffizio del Fiscale sara' d'invigilare all'adempimento

delle regole, intervenira' a tutte le sessione della Banca

nella discussione degli affari, registrare le conclusioni, e

mandati di pagamento. Potra' egli rifiutarsi di ap-

provare le conclusioni e mandati di pagamenti,

qualora vi abbia de' dubbi ed in tal caso saranno pro-

posti alla Congragazione.

Articolo 27°

L'uffizio de' Maestri di Cerimonie sara' di regolare i fra-

telli nelle Sagre funzioni, e mantenere il buon ordine,

badare alla recita dell'uffizio, regolare la precedenza tra

fratelli specialmente nelle pubbliche funzioni, nell'o-

ratorio e nell'associazione de' defunti.

Articolo 28°

L'uffizio de' Maestri de' novizi sara' invigilare sulla loro con-

dotta in Congregazione, istruirli nella pratica delle regole

e sopratutto nella subordinazione che basa ogni corpo mo-

rale [affezionarli] alla frequenza de Sagramenti, ad ascol-

tare con profitto la divina parola.

Articolo 29°

L'uffizio finalmente del Cassiere sara' d'introitare le pre-

stazioni mensili de' fratelli, rilasciando le corrisponden-

ti ricevute da matrice, a tenerne presso di se esatto

registro. Nello stesso modo introitera' l'entratura de'

nuovi fratelli soddisfera' alle spese che occorrono [die-

tro] gli autentici mandati, senza de' quali gli esiti

forti saranno addebitati sotto la sua piu' stretta

responsabilita' sara' tenuto di passare lo stato de' fra-

telli contumaci, per aver mancato nelle epoche soli-

te di fare i pagamenti, al fratello Segretario, e cio' per

rilevare a che' possono accordarsi i benefizi temporali,

e spirituali, o negarsi, dovendosi fare da proprio qualun-

que danno, che per sua incuria avvenga. Nel ricevere

poi dai contumaci la paga della contumacia, deve ricever-

la in Congragazione, e della persona stessa del fratello

contumace.

Sara' anche obbligo del Cassiere iusto dire con esattezza tutti

gli oggetti sagri alla Congregazione appartenenti, con-

segnandone nel possesso della sua carica un inventario

firmato di sua mano alla Banca. Avra' cura della cera

che introitera' incenzo ed oglio che servira' per le sagre

funzioni.

Articolo 30°

Per le Sorelle

Possono aggregarsi alla Congregazione per confratel-

li e sorelle quelle persone di conosciuta probita'. Que-

sta aggregazione avra' luogo dalla vigilia di S.Antonio

a tutta l'ottava.

Articolo 31°

Il Cassiere terra' un registro di essi vidimato dal Padre Spi-

rituale, che contener deve il nome e cognome, l'epoca

della ricezione a confratello e sorella e la limosina pa-

gata. Se va in corrente o in arretrato, e gli anni del-

l'arretrato.

Articolo 32°

Essi Confratelli e Sorelle hanno l'obbligo di versare pres-

so del Cassiere la limosina di grana dodici all'anno

nel tempo stabilito all'articolo 30.

Articolo 33°

Esse non hanno luogo distinto nelle pubbliche funzioni

ne alcuna ingerenza nell'amministrazione. Godranno de'

medesimi benefizii temporali e suffragi spirituali egual-

mente che i fratelli, cadranno nella contumacia colle

stesse disposizioni stabilte per i fratelli suddetti.

Raffaele di Socio Cappellano. Giuseppe Nicola di Socio fratello.

Luca Rispoli fratello. Diego Leone fratello. Giuseppe Nicola

Raimondo fratelllo. Carmine di Cesare fratello. Antonio

Paolant. fratello. Giovanni de Socio fratello. Tomaso Casino

fratello. Francesco Ciaralli fratello. Antonio Pettinicchio

fratello. Giovanni Altomonte fratello. Giovanni Mammarel

la fratello. Nicodemo Leone fratello. Egidio Romanelli fratello.

Giuseppe Giordano fratello. Cesare Giordano fratello. Giusep-

pe d'Anselmo fratello. Nicola d'Anselmo fratello. Angelo Lo-

rito fratello. Giuseppe Pettinicchio. Giovanni Mammarella

fratello. Saverio Ferraioli fratello. Giuseppe Vincenzo Tomei

fratello. Ant. Rispoli fratello. Giuseppe Nicola de Simone

fratello. Giocchino Pepe fratello. Carlo Tomei fratello. Mi-

chelangelo Rocchia fratello. Ant. Rocchia fratello. Tomaso

Casino fratello. Michelangelo Falcione fratello. Adamo Ter-

zano fratello. Adamo de Giubertis fratello. Rocco della Porta

fratello. Francesco Apollonio fratello. Matego Latenzo fratello.

Nicola D'Ambrosio fratello. Vincenzo Totaro fratello. Giuseppe

Ferritti fratello. X S. di C. di Simone Pretucci fratello. Vincenzo To-

taro fratello. Salvatore di Lucia fratello. X S. di C. di Pasquant.

Mollica fratello. X S. di C. di Gennaro del Torto fratello. X S. di C. di

Giuseppe Nicola Santella fratello. X S. di C. di Giuseppe Di Carlo

fratello. X S. di C. di nicola Andrea Sgrallo fratello.

X S. di C. di Adrea Barone fratello. X S. di C. di Nicolangelo D'Angelo

fratello. X S. di C. di Nicola di Fedele Mancini fratello. X S. di

C. di Calideo Lucarelli fratello. X S. di C. di Saverio Colaniro fra-

tello. X S. di C. di Silvestro D'Alessandro fratello. X S. di C. di

Francesco di Silvestro Sacchetta fratello. X S. di C. di Nicola

Mancini fratello. X S. di C. di Giovanni Andrea Silvano fratello.

L'approvo firmato Ferdinando. Il Consigliere Ministro

di Stato. Presid. del Consiglio de' Ministri. Firmato. Duca

di Gualtieri. Per certificato conforme. Il Consigliere Mi-

nistro di Stato Presid. del Consiglio de' Ministri. Firmato.

Duca di Gualtieri. Per copia conforme. Per l'Ufficiale

dello Dipartimento del Ministero degli Affari Interni l'Uf-

ficiale di carico. Vincenzo Geva.

 

Per Copia Conforme

Per il Seg. del Consiglio (...) degli Uffizi.

Donato Bellini.

Archivio Parrocchiale Storico di Guglionesi.