Dovranno intervenire in
Congragazione in tutti i giorni
assegnati, onde
esercitarsi con modestia ad esemplari-
ta' in tutti gli atti di
religione e di pieta' cristiana, che
ivi si praticheranno.
Sono esortati egualmente ad acco-
starsi al Sagramento
della penitenza in tutti i giorni
di Congregazione o
almeno nei piu' sollenni a riceve-
re il gran Sagramento
Eucaristico secondo il Consiglio
del proprio Padre
Spirituale.
Articolo
3°
Avran l'obbligo ancora i
fratelli d'intervenire in tutte
le pubbliche processioni
ed in altre sollennita' vesti-
ti del proprio sacco
qualora in tali processioni inter-
verranno due o piu'
Confraternite la precedenza si
dara' a quella che avra'
antecedentemente ottenuto
il Regio assenso,
escluso qualunque e altro uso, e privilegio.
Articolo
4°
Ciascun fratello, fra lo
spazio di due mesi dal giorno della
vicazione, si
provvedera' del sacco o sia veste. Lo stesso
sara' un camice di tela
bianca col cappuccio consimile,
ed una mozzetta di raso
color [cremise] e cappello bian-
co con laccio del colore
della mozzetta. Nella sinistra
della mozzetta sara'
affibbiata l'effigie di S.Antonio
rilevata in una figurina
bianca. Il Priore, gli assi-
stenti e gli altri
ufficiali porteranno sulla mozzetta
pendente al collo con
nastro di color bianco, una me-
daglia colla medesima
effigie. Il solo Priore nelle pub-
bliche funzioni fara'
uso di un bastone nero.
Articolo
5°
La Congregazione terra'
in tutti i giorni di precetto,
e di mattina, non
potendo si aprira' nel Vespro o nel-
la sera, eccetto il caso
di associazione di qualche defun-
to: ne' primi e secondi
Vespri dalla sollennita' di Santo
Antonio, ne' primi
vespri della commemorazione
de' defunti, ed in tempo
di Esercizi Spirituali,
che a buonplacito della
Congregazione ne potran-
no farsi in quaresima,
nei quali giorni la Banca
disporra' che sian
terminate le funzioni e chiuso
l'oratorio, non
oltrepassando le ore ventiquattro.
Nei giorni di Congrega
si recitera' da' fratelli l'Uffi-
zio della Vergine ed
altre [preci] che stabilira' il Priore
Spirituale. Si
celebrera' la Messa prima, e si terra' un
breve sermone dal Padre
Spirituale. [Dove] vi siano de'
fratelli, che non sanno
leggere, ciascuno da se sotto
voce recitera' il
Rosario alla Vergine. Terminati gli
atti di religione, a
proposta della Banca la Congrega-
zione potra' trattare
gli affari la sua amm.ne
Articolo
6°
Le donne ancorche'
scritte per sorelle, non avranno mai
[adito] nell'oratorio,
nell'atto, che i fratelli funzionano,
o trattano di affari.
Articolo
7°
La Congregazione avra'
il suo Padre Spirituale da elegersi
in Congregazione previa
chiamata di tutti i fratelli
su di una terna proposta
dal Governo di (...) a mag-
gioranza di voti
segreti, con approvazione dell'oridinario
della diocesi. Gli
obblighi del Padre Spirituale sono d'i-
struire i fratelli ne'
giorni di Congregazione con un (...)
sull'Evangelo corrente o
della sollennita' che si celebra,
di ascoltare le
confessioni, di celebrare le messe [piane],
e la cantata ne' di'
solenni e nei funerali de' fratelli, e
sorelle defunte. [Presiedera']
a tutte le sacre funzioni, e ne
dirigera' gli andamenti
senza pero' aver mai voce attiva
ne passiva.
Egli sara' confermato
per maggioranza di voti di tutta la Con-
gregazione ogni due anni
e dove nel corso del biennio la Con-
gregazione volesse
disfarsene, cio' accadera' per due terzi
di voti [esclusivi]
della Congregazione generale. La stessa fara'
l'assegno della
[mercede] di cui godra' il Padre Spirituale.
Articolo
8°
Ricezione de' fratelli
Chiunque aspira di
essere aggregato alla Congregazione, ne
fara' la domanda in
iscritto al governo di essa. Questo ne com-
mettera' l'[informo] a
due Maestri di novizi, e dove la pru-
denza lo esige a due
frati alli piu' [probi] ed onesti. Essi s'infor-
meranno esattamente di
sua condotta Cristiana e Civile,
e trovandola irregolare,
ne daranno avviso a voce al Priore,
che non ne fara' piu'
[motto] della domanda, e trovandola
regolare ne faranno
rapporto in iscritto apponendovi
le loro firme.
Previa chiamata
generale, il Priore proporra' la domanda, e
leggera' il favorevole
rapporto. Quindi sara' bussolato,
ed a maggioranza di voti
affermativi sara' subito ammesso.
Se gli aspiranti siano
piu', il bussolo sara' fatto per cia-
scuno di essi.
Ammesso il nuovo
fratello, se e' presente sara' immediata-
mente vestito dal Padre
Spirituale della veste della Con-
fraternita colle solite
[preci], ed indi ricevera' da tutti
i fratelli l'[amplesso]
di pace, dove sia assente rimanen-
do ferma la sua
ammissione la vestizione sara' dir-
ferita nella prima
Congregazione in cui interverra'.
Articolo
9°
Ogni fratello sara'
soggetto al noviziato di sei mesi e
prendera' l'ultimo luogo
in Congregazione, durante
questo tempo non godra'
di voce attiva ne' passiva,
ma ha dritto a tutti i
benefizii spirituali e temporali,
come fratelli. Il tempo
del noviziato potra' essere
prolungato, dove la
condotta del novizio non sia esat-
tamente regolare, ad
arbitrio della Banca dietro rap-
porto del Maestro da'
novizi.
Articolo
10°
Ciascun fratello per
essere ammesso e per godere de' dritti
della Congregazione
paghera' per [entratura] la somma
di carlini tre, grana
due e mezzo al mese vitadurante, e
nel giorno della
vestizione offrira' a beneficio della Congre-
gazione una candela di
cera lavorata a proprio arbitrio
sul peso.
Non pagando per quattro
mesi contunui, cadranno
nella contumacia per
effetto della quale resteranno di
fatto e senza alcun
[prevenzione] privi di voce attiva e
passiva e di tutti i
benefici temporali e spirituali.
Passando all'altra vita
un fratello contumace, godra'
soltanto
dell'associazione andando le spese tutte a carico del-
la famiglia. La
Congregazione non si prestera' ad asso-
ciarlo, se prima il
Cassiere non certifichera' di avere in-
troiato dalla famiglia
la somma per la spesa occorrente.
Articolo
11°
La contumacia si puo'
purgare qualora il contumace paghi
personalmente in
Congregazione tutto l'arretrato.
E' abilitato il fratello
contumace caduto in poverta', di pro-
porre una transazione
colla Banca, che dovra' essere appro-
vata dalla Congregazione
generale.
Articolo
12°
Se qualche ordinato in
sacris o sacerdote domandera' di essere
aggregato a fratello, si
accettera' la domanda e sara' ammesso
senza bussola. Dovra'
pagare come ogni altro fratello, e
godra' gli stessi
benefizii spirituali e temporali, nonc-
che' la voce attiva e
passiva.
Articolo
13°
Benefizi di cui godono i
fratelli
Ogni fratello nel caso
di morte, godra' dell'associazione de'
fratelli ai quali la
Congragazione fornira' dei torchi di cera
per lo accompagnamento.
Nel caso, che la famiglia del fra-
tello defunto sia povera
a segno di non sopportare
[l'esito] per dritti
dovuti al Parroco, la Congregazione fara'
fronte alle spese.
I fratelli hanno
l'obbligo di dire in suffragio della anima
del defunto l'intero
ufficio de' morti, ed una messa cantata
(...) o presente il
cadavere o nel primo giorno che si (...).
Articolo
14°
Nell'ottanario de' morti
nella giornata destinata da' supe-
riori sara'
sollennizzato nel funerale coll'ufficio e messa in suf-
fragio di tutti i
fratelli defunti dovento fare lo stesso nel-
la festa di Pentecoste e
di Pasqua di Resurrezione.
Articolo
15°
Nel tempo d'infermita'
di qualche fratello escluso i mali cro-
nici, dove si creda e
previa l'approvazione generale de'
fratelli potra'
stabilirsi un sussidio giornaliero al fratello
infermo, dietro
attestato del Medico incaricato della Banca,
e cio' avuto riguardo
alla poverta' dell' infermo, ed ai mezzi
che puo' offrire
l'amministrazione.
Articolo
16°
Elezione del Governo
A 13 Giugno di ciascun
anno, giorno di S.Antonio, di cui la
Congregazione porta il
titolo restano convocati di dritto tutti
i fratelli per fare la
elezione del nuovo governo.
Il Segretario estrarra'
una nota di quei che avranno terminato
l'anno ventunesimo, e
tre della loro [ricezione] che sap-
piano leggere e scrivere
non debitori della Confraternita,
che sia dopo un biennio
dal termine del loro governo,
se siano stati nella
Banca e che godano la voce attiva
e passiva.
La nota si leggera' in
pubblico, ed indi di tutti i fratelli in essa
registrati, il
Segretario assistito da quattro, i piu' anziani,
ne fara' tante
cartelline, notando il nome e cognome di ciascu-
no e dopo numerate li
mettera' in un'urna.
Il Padre Spirituale
fara' un breve discorso analogo alla circostan-
za, ed inseguito fara'
recitare le colite [preci] Veni Creator
Spiritus, di poi
estrarra' dall'urna quindici cartelline, che
saranno dal Segretario
pubblicamente lette, e registra-
te i quindici fratelli
eletti a sorte verranno bussolati
a voti segreti dalla
Congregazione generale. Colui, che
avra' ottenuto piu' voti
affermativi sara' il Superiore,
colui che avra' ottenuto
la maggioranza di voti in secon-
do luogo, sara' il primo
Assistente, e quello finalmente
che avra' la maggioranza
in terzo luogo, sara' il secondo
assistente.
In caso di parita' di
due, tre o piu' voti, con cartelline
particolari sara' ella
dalla sorte decisa.
Eletto il Governo, si
cantera' l'Inno ambrosiano, ed il
possesso di esso avra'
luogo immediatamente, sugli indivi-
dui scelti trovansi
presenti, in contrario s'immetteran-
no nel possesso il
giorno immediato, in cui e' obbligo la re-
cita dell'uffizio,
dietro avviso in iscritto fatta dal Segretario.
Nello stesso predetto
giorno [riuscire] la elezione
degli altri subordinati
come dei due maestri di novizi,
de' due Maestri di
cerimonie, del Segretario e del (...),
da eseguirsi dal Priore
e da due assistenti, non deve
punto trascurarsi caso
contrario deve aver luogo tra
lo spazio improrogabile
di giorni otto.
Questi medesimi, Priore
ed assistenti saranno una ter-
di fratelli [probi],
sebbene i proprietari che propor-
ranno nell'ottavo del
Santo, onde [eligersi] il Cassiere che sa-
ra' approvato mediante
il voto affermativo, ed uno di
piu'.
E finalmente nimineranno
due Regionali per la visura
de' onti della passata
amministrazione.
Articolo
17°
Ciascun degli eletti
sara' tenuto ad accettare l'incarico addos-
satogli. In caso di
rinuncia per leggittimi motivi da
esaminarsi dal Padre
Spirituale, l'eletto immediatamen-
te inferiore al
rinunciante passera' al suo grado, cosicche'
rinunziando il Superiore
ne occupera' il luogo l'eletto a
primo assistente,
rinunziando il primo assistente
verra' rimpiazzato dal
secondo; occupera' poi il luogo
del secondo assistente
colui da' [dodici], che ebbe maggio-
ranza di voti segreti
sugli altri. In caso di parita' verra'
praticato cio', che si
e' detto nell'articolo precedente.
Articolo
18°
La durata del Governo
sara' di un anno. Potra' essere conferma-
to qualora prima venirsi
alla nuova elezione, uno, o
piu' fratelli ne faranno
domanda. La conferma dovra'
essere approvata a voti
segreti favorevoli di due terzi
degli intervenuti, e con
uno o piu'. Oltre questa con-
ferma niun altra potra'
aver luogo.
Articolo
19°
I tre della Banca, ed il
Cassiere terminato il loro inca-
rico sono tenuti a
presentare il conto di loro gestio-
ne tra giorni quindici,
da contare dal giorno tredici
Giugno: dove non
adempiano saranno tenuti per
veri contumaci e
soggetti agli effetti della contuma-
cia stessa. I revisori
de' conti avranno l'obbligo di pre-
sentare alla
Congregazione i conti esaminati e [visurar-
li] tra lo spazio di
giorni quindici, dal di' che furono loro
consegnati. Incoreranno
come i primi agli effetti
della contumacia in caso
d'inadempimento.
Articolo
20°
Approvati i conti sara'
fatta la dovuta ed autentica
liberatoria. In caso
contrario si fara' loro la significato-
ria, e la Congregazione
avra' la facolta' di poter fare
uso de' mezzi che la
legge somministra per la [rifraz-
ione] del credito.
Articolo
21°
I significati che
costringeranno la Congregazione a far
uso de' mezzi della
legge contro la loro amministrazione,
se saranno condannati,
non potranno mai piu'
godere di voce attiva e
passiva.
Articolo
22°
Del conto morale ne sono
responsabili i tre della Ban-
ca a meno che uno, o due
di essi non avessero apposta
la loro firma ai mandati
in questione.
Articolo
23°
Doveri degli Uffiziali
Il Priore e gli
assistenti porteranno l'amministra-
zione della
Confraternita ed in caso di discussione di
affari, chiameranno gli
uffiziali minori e per mag-
gioranza di voti si
risolvera' l'occorrente. [Trattandosi]
di spese da farsi,
all'infuori delle ordinarie, non potra'
la Banca e gli Uffiziali
minori oltrepassare la somma
di carlini dieci, e cio'
per qualche esito urgente, che non
ammette dilazione,
richiedendosi per qualunque spesa
l'approvazione della
Congregazione.
Al Priore ed gli
assistenti spetta di fare osservare la
regola Sovranamente
approvata. Non potendo ne' essi,
ne' la Congregazione
dispensarne imposte, o modificarle.
Baderanno in
Congregazione al buon ordine degli eserci-
zi di pieta', alla
decenza dell'oratorio, e delle sagre funzio-
ni, ed a quanto concerne
il maggior decoro della Con-
fraternita. Al solo
Priore e col consiglio del Priore Spi-
rituale sara' lecito
segretamente e fraternamente
esortare qualche
fratello, che dimostrasse un raffred-
damento nell'adempimento
de' suoi doveri. Nel ca-
so che qualche fratello
infelicemente si renda pubbli-
co scandaloso, o sia in
corso pubblicamente nelle pene
ecclesiastiche, e
condannato dai tribunali criminali,
dietro proposta del
Priore nella Congregazione, sara' [ca-
sato] dal catalogo de'
fratelli.
Articolo
24°
Gli assistenti
rimpiazzeranno il Superiore nei soli eser-
cizi ordinari nella di
costui assenza, e lo coadiuveranno
nell'amministrazione
della Confraternita, procedendo
sempre il primo
assistente.
Articolo
25°
Il Segratario avra' la
cura del registro de' fratelli notan-
do l'epoca della loro
ricezione, e termine del noviziato.
Avra' il notamento di
coloro, che in virtu' di regole, sono
piu' di voce attiva e
passiva per la regolarita' della ele-
zione e discussione
degli affari. Avra' un esatto registro
de' contumaci, onde non
venga pregiudicata la Confra-
ternita. Registrera' e
fara' firmare da tutti i fratelli
[scriventi] e presenti
la conclusione della Congregazione
generale, e quella della
Banca da' componenti la stessa.
Li spedira' biglietti di
elezione, avvisi di generale chia-
mata, e di associazione
di frati alli defunti, a loro fune-
rale. Sara' sua cura
spedire al Cassiere i mandati di pagamen-
to firmati dal governo,
dopo averne registrate le copie
in un libro a parte, per
servire di controllo con quella del
Cassiere, che esibira'
nei conti e sara' tenuto ad ogni re-
sponsabilita' in caso di
[trasmiraggine].
Articolo
26°
L'Uffizio del Fiscale
sara' d'invigilare all'adempimento
delle regole,
intervenira' a tutte le sessione della Banca
nella discussione degli
affari, registrare le conclusioni, e
mandati di pagamento.
Potra' egli rifiutarsi di ap-
provare le conclusioni e
mandati di pagamenti,
qualora vi abbia de'
dubbi ed in tal caso saranno pro-
posti alla Congragazione.
Articolo
27°
L'uffizio de' Maestri di
Cerimonie sara' di regolare i fra-
telli nelle Sagre
funzioni, e mantenere il buon ordine,
badare alla recita
dell'uffizio, regolare la precedenza tra
fratelli specialmente
nelle pubbliche funzioni, nell'o-
ratorio e
nell'associazione de' defunti.
Articolo
28°
L'uffizio de' Maestri
de' novizi sara' invigilare sulla loro con-
dotta in Congregazione,
istruirli nella pratica delle regole
e sopratutto nella
subordinazione che basa ogni corpo mo-
rale [affezionarli] alla
frequenza de Sagramenti, ad ascol-
tare con profitto la
divina parola.
Articolo
29°
L'uffizio finalmente del
Cassiere sara' d'introitare le pre-
stazioni mensili de'
fratelli, rilasciando le corrisponden-
ti ricevute da matrice,
a tenerne presso di se esatto
registro. Nello stesso
modo introitera' l'entratura de'
nuovi fratelli
soddisfera' alle spese che occorrono [die-
tro] gli autentici
mandati, senza de' quali gli esiti
forti saranno addebitati
sotto la sua piu' stretta
responsabilita' sara'
tenuto di passare lo stato de' fra-
telli contumaci, per
aver mancato nelle epoche soli-
te di fare i pagamenti,
al fratello Segretario, e cio' per
rilevare a che' possono
accordarsi i benefizi temporali,
e spirituali, o negarsi,
dovendosi fare da proprio qualun-
que danno, che per sua
incuria avvenga. Nel ricevere
poi dai contumaci la
paga della contumacia, deve ricever-
la in Congragazione, e
della persona stessa del fratello
contumace.
Sara' anche obbligo del
Cassiere iusto dire con esattezza tutti
gli oggetti sagri alla
Congregazione appartenenti, con-
segnandone nel possesso
della sua carica un inventario
firmato di sua mano alla
Banca. Avra' cura della cera
che introitera' incenzo
ed oglio che servira' per le sagre
funzioni.
Articolo
30°
Per le Sorelle
Possono aggregarsi alla
Congregazione per confratel-
li e sorelle quelle
persone di conosciuta probita'. Que-
sta aggregazione avra'
luogo dalla vigilia di S.Antonio
a tutta l'ottava.
Articolo
31°
Il Cassiere terra' un
registro di essi vidimato dal Padre Spi-
rituale, che contener
deve il nome e cognome, l'epoca
della ricezione a
confratello e sorella e la limosina pa-
gata. Se va in corrente
o in arretrato, e gli anni del-
l'arretrato.
Articolo
32°
Essi Confratelli e
Sorelle hanno l'obbligo di versare pres-
so del Cassiere la
limosina di grana dodici all'anno
nel tempo stabilito
all'articolo 30.
Articolo
33°
Esse non hanno luogo
distinto nelle pubbliche funzioni
ne alcuna ingerenza
nell'amministrazione. Godranno de'
medesimi benefizii
temporali e suffragi spirituali egual-
mente che i fratelli,
cadranno nella contumacia colle
stesse disposizioni
stabilte per i fratelli suddetti.
Raffaele di Socio
Cappellano. Giuseppe Nicola di Socio fratello.
Luca Rispoli fratello.
Diego Leone fratello. Giuseppe Nicola
Raimondo fratelllo.
Carmine di Cesare fratello. Antonio
Paolant. fratello.
Giovanni de Socio fratello. Tomaso Casino
fratello. Francesco
Ciaralli fratello. Antonio Pettinicchio
fratello. Giovanni
Altomonte fratello. Giovanni Mammarel
la fratello. Nicodemo
Leone fratello. Egidio Romanelli fratello.
Giuseppe Giordano
fratello. Cesare Giordano fratello. Giusep-
pe d'Anselmo fratello.
Nicola d'Anselmo fratello. Angelo Lo-
rito fratello. Giuseppe
Pettinicchio. Giovanni Mammarella
fratello. Saverio
Ferraioli fratello. Giuseppe Vincenzo Tomei
fratello. Ant. Rispoli
fratello. Giuseppe Nicola de Simone
fratello. Giocchino Pepe
fratello. Carlo Tomei fratello. Mi-
chelangelo Rocchia
fratello. Ant. Rocchia fratello. Tomaso
Casino fratello.
Michelangelo Falcione fratello. Adamo Ter-
zano fratello. Adamo de
Giubertis fratello. Rocco della Porta
fratello. Francesco
Apollonio fratello. Matego Latenzo fratello.
Nicola D'Ambrosio
fratello. Vincenzo Totaro fratello. Giuseppe
Ferritti fratello. X S.
di C. di Simone Pretucci fratello. Vincenzo To-
taro fratello. Salvatore
di Lucia fratello. X S. di C. di Pasquant.
Mollica fratello. X S.
di C. di Gennaro del Torto fratello. X S. di C. di
Giuseppe Nicola Santella
fratello. X S. di C. di Giuseppe Di Carlo
fratello. X S. di C. di
nicola Andrea Sgrallo fratello.
X S. di C. di Adrea
Barone fratello. X S. di C. di Nicolangelo D'Angelo
fratello. X S. di C. di
Nicola di Fedele Mancini fratello. X S. di
C. di Calideo Lucarelli
fratello. X S. di C. di Saverio Colaniro fra-
tello. X S. di C. di
Silvestro D'Alessandro fratello. X S. di C. di
Francesco di Silvestro
Sacchetta fratello. X S. di C. di Nicola
Mancini fratello. X S.
di C. di Giovanni Andrea Silvano fratello.
L'approvo firmato
Ferdinando. Il Consigliere Ministro
di Stato. Presid. del
Consiglio de' Ministri. Firmato. Duca
di Gualtieri. Per
certificato conforme. Il Consigliere Mi-
nistro di Stato Presid.
del Consiglio de' Ministri. Firmato.
Duca di Gualtieri. Per
copia conforme. Per l'Ufficiale
dello Dipartimento del
Ministero degli Affari Interni l'Uf-
ficiale di carico.
Vincenzo Geva.
Per Copia Conforme
Per il Seg. del
Consiglio (...) degli Uffizi.
Donato Bellini.
Archivio Parrocchiale
Storico di Guglionesi.