Aggiornato:
8/3/2020 ● Avviso
Coronavirus Covid-19: ordinanza del Presidente Toma
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3 DEL 08-03-2020
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OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO REGIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITĂ€ PUBBLICA.Â
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEÂ
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VISTO l’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;
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PREMESSO CHE :Â
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli”, si è  disposto di “evitare  ogni spostamento  delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchĂ© all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o  situazioni di necessitĂ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, con decorrenza dall’8 marzo 2020;Â
RILEVATO che gli organi di stampa hanno segnalato, nelle ultime ore, esodi verso le regioni meridionali d’Italia da parte di cittadini interessati dalle su indicate misure restrittive;Â
CONSIDERATO che l’ingresso e la permanenza nel territorio regionale di un elevato numero di persone potenzialmente a rischio di trasmissione del  virus accrescono in modo esponenziale  il rischio di pregiudicare la salute dell’intera popolazione molisana, in considerazione sia dell’indice di vecchiaia della popolazione residente in regione, sia dell’attuale assetto organizzativo delle strutture sanitarie, anche a seguito della temporanea interdizione del presidio ospedaliero di Termoli;Â
EVIDENZIATO l’evolversi della situazione epidemiologica, nonchĂ© il carattere particolarmente diffusivo del COVID- 19 e l’incremento dei casi sul territorio regionale;Â
RITENUTO pertanto necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
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EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
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Art 1Â
1. Tutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise :Â
a. di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000 , 0874.409000 ovvero  ai seguenti indirizzi e-mail coronavirus.org ; dipartimentounicoprevenzione.org ;Â
b. di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanitĂ pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;Â
c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;Â
d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attivitĂ di sorveglianza;Â
e. in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalitĂ di cui alla precedente lettera a).Â
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Art 2Â
1. E’ fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autoritĂ sanitaria territorialmente competente con le modalitĂ di cui all’art.1,  lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.Â
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Art 3Â
Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione delle disposizioni di cui all’art.1 lettera b) (quarantena obbligatoria) della presente  Ordinanza,  di farne riservata segnalazione alle seguenti e-mail coronavirus.org; dipartimentounicoprevenzione.org .
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Art. 4Â
E’ demandato ai sindaci, oltre a quanto previsto dall’art.4 del DPCM 8 marzo 2020, anche attraverso la Polizia locale, il monitoraggio ed il controllo della corretta attuazione delle prescrizioni di cui all’art.1 della presente Ordinanza.Â
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Art 5Â
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarĂ pubblicato sul BURM, sul sito istituzionale della Regione Molise, sull’Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è trasmessa ai Prefetti, ai Sindaci, all’Asrem.Â
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Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020.Â
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Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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Campobasso, 08-03-2020Â
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEÂ
DONATO TOMA