BLOG FONDATO NEL GIUGNO DEL 2000
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Un viaggio nella cultura non ha alcuna meta: la Bellezza genera sensibilità alla consapevolezza.

Luigi Sorella (blogger).
Nato nel 1968.

Operatore con esperienze professionali (web designer, copywriter, direttore di collana editoriale, videomaker, fotografia digitale professionale, graphic developer), dal 2000 è attivo nel campo dell'innovazione, nella comunicazione, nell'informazione e nella divulgazione (impaginazioni d'arte per libri, cataloghi, opuscoli, allestimenti, grafiche etc.) delle soluzioni digitali, della rete, della stampa, della progettazione multimediale, della programmazione, della gestione web e della video-fotografia. Svolge la sua attività professionale presso la ditta ARS idea studio di Guglionesi.

Come operatore con esperienza professionale e qualificata per la progettazione e la gestione informatica su piattaforme digtiali è in possesso delle certificazioni European Informatics Passport.

Il 10 giugno del 2000 fonda il blog FUORI PORTA WEB, tra i primi blog fondati in Italia (circa 3.200.000 visualizzazioni/letture, cfr link).
Le divulgazioni del blog, a carattere culturale nonché editoriale, sono state riprese e citate da pubblicazioni internazionali.

Ha pubblicato libri di varia saggistica divulgativa, collaborando a numerose iniziative culturali.

"E Luigi svela, così, l'irresistibile follia interiore per l'alma terra dei padri sacra e santa." Vincenzo Di Sabato

Per ulteriori informazioni   LUIGI SORELLA


27/10/2009 ● Cultura

1548, entrate e prerogative dell'Università di Guglionesi


  Domenico Aceto ● 1879


Un documento del 1548, ci fornisce un quadro preciso delle entrate dell’università e delle sue prerogative.
In esso, scritto quasi tutto in volgare, si dice che l’università di Guglionesi affitta a tale Nicola De Coletta di Montefalcone le entrate dell’università per la durata di tre anni. Il prezzo stabilito è di 3000 ducati (il prezzo di una casa andava all’incirca da 10 a 40 ducati).
In tale documento sono descritte tutte le prerogative date in affitto. Esso ci permette inoltre di gustare alcune pagine dell’italiano che si usava allora a Guglionesi. A tale proposito, voglio ricordare che in quel secolo non esistevano (almeno non ancora da noi) accenti e apostrofi.
Capituli facti et ordinati delle intrate de Goglionisi quali se hando da vendere et liberare ad chi piu le saglie ad lume de candela et sondo li infrascritti, videlicet:
…In primis lo sindico per nome et parte della dicta universita vende et consegna le molina macinante como se trovano et como se consegnano.
Li affictaturi et compraturi siano tenuti in fine delli tre anni restituirle et consignarle con pacto che possano levare de moletura per soma
(una soma era formata da due tomoli ed era pari a 96 Kg.) quattro coppi (un coppo era un decimo del tomolo antico, cioè kg. 2,5) alli cittadini et casali della terra et alli forastieri cinque coppi per soma et de più secondo il solito et consueto, et quelli che macinarrando possono scopare et nectare dicte molina alla fine del macinare et che ce habiano da ponere li cantorali et tenerceli continuamente, et il coppo sia de tal misura che ne vada dece ad tumulo antiquo;
ancora: quando macina tre macine allo molino novo, duj siano della terra et una delli forasteri, et quando ne macina duj (una) sia della terra et laltra ad vecita (alternatamente) tanto li cittadini como li forasteri, et macinando una, sia della terra;
ancora: allo mulino de de sopra, quando macina tre macine duj della terra et una delli forasteri, et quando ne macina doj, una della terra et l’altra delli forasteri;
ancora: dicti affictaturi siano tenuti, durante li tre anni, dare al venerabile Monasterio della Nunziata di Guglionesi cinque carra de grano lo anno, meso per meso la rata parte tagnente delle dicte cinque carra de grano;
ancora:li dicti compraturi debiano pagare per lo appogio del serto
(canale di acqua) allo eccellente signor Pardiglio Pappacoda trentasei carlini anno per anno, tanto dello appoggio como del taglio cio e de legna morta;
ancora: vende la rata parte li compete della bagliva (tassa comunale) de dicta terra delli dandi dati con li capituli soliti;
ancora: le vende la defensa della Guardata con reservarse a se dicta universita lo taglio de dicta defensa (ossia il taglio della legna);
ancora: vende la scafa (chiatta per guadare il Biferno), passi et gabelle delli casali con fida delli frutti pendenti (tassa sui terreni coltivati) et diffide delle defensa de dicta terra como delli casali, con pacto che dicta universita reserva ad se lo lo taglio delle dicte defense con reservarse ancora si li tagli delle silvi de Petaciato como lo taglio se facesse in altro locho si delli casali como della universidà ad essa spectante et pertinenta et alla scafa non possa levare ( esigere) piu de sei tornisi ( equivalente a mezzo grano, ossia sei cavalli) per testa alli forastieri et alli homini della terra et soi casali franchi, senza pagamento alcuno, et ad fiumara piena, solum possa procedere nel modo predicto alli forastieri, et non altrimenti; et alli passi possa prendere per centinaro di animali grossi carlini quinici como sondo jenci ( giovenche), bache et bovi et per animali minuti carlini cinque per centinaro;
ancora: vende la mastrodattia ( tassa per atti pubblici) della terra tanto del civile como del criminale et che non lo possa esercitare senza notario puplico juxto la tavola solita et consueta delli acti et che dicto mastro de acti sia tenuto fare tutte scripture et acti della università in juditio del V capitulo et procura fosse necessarie ad dicta universita protesti et tutti altri acti et scripture fosse necessarie tante puplica como private;
ancora: reserva ad se la universita tutti li prati delle molina, soliti tenerse e dalla forma ( canale) fino al fiume non possa fare innovare et scotere in modo alcuno ma como al presente se ritrova et e stato per il passato venduto et che lo terratico sia della universita;
ancora: Che dicti arrendatori possono procedere alle diffide nel modo seguente: in la defensa delle Salcete grana cinque per bestia (vacina) o cavallina, carlini cinque per centinaro di porci et carlini dece per centinaro de pecore et crape;
ancora: in la defensa della fara Secha, Meleta et Cucina et Volta della Cerasa ad grana cinque per bestia (vaccina), et per centinaro de porci carlini vinti et de pecore et crape carlini dece per centinaro:
ancora: in la defensa delle Vigne, ad grana cinque per ciascaduna bestia vaccina o cavallina, et per centinaro de porci ad carlini quinici et un ducato per centinaro de pecore (et) crape. In la quale defensa della universita predicta et soi casali, in nullo modo dicti compraturi ci possono affidare (dare in affitto) nulla sorte (nessun genere) di animali ne bovi domati perché dicta fida reserva ad se la universita et che in tempo delli simenti ce possa la universita tenere bovi forasteri per seminare o russare ( tenere a pascolo durante il riposo del terreno), et che li compratori non li possa contradire ne levare pena alcuna si in la defensa delle Vigne como del fiumo;
ancora: in la defensa della Guardata per ciascuna bestia vaccina o cavallina grana cinque, et per centinaro de porci carlini trenta et per centinaro de pecore et crape carlini dece;
ancora: li terragii de grani, orgii, legumi, lino, miglio, tanto della terra, como delli soi casali secundo il solito et consueto et in lo tempo de trapassare
(compassare, misurare il terreno) delle terre, dicti arrendatori non possono trapassare senza uno homo della universita, ce lo darra ad soj dispese, cio e de dicti arrendatori et che lo trapasso sia et se faccia con la corda ad palmi sette per trapasso;
ancora: le decime delle vigne delli casali;

ancora: dicti arrendaturi siano tenuti pagare le intrate durante li tre anni terza per terza cio e Natale Pasqua et agosto, et tutti dicti dinari siano tenuti ad loro dispese et interessi darli et consignarli in potere delli preceptori della provintia dove si trovarrando per li pagamenti fiscali ordinarii, et cusi ancora al preceptore del illustrissimo ducha (…) terza per terza et che lo sindico non ne possa toccare escepto facendosene alcuna anticipazione, et anticipando la corte le terre predicte, siano tenuti dicti arrendaturi pagare; et non pagando alli tempi deputati, li interessi siano delli dicti compraturi et siano tenuti dare guida et despesa alli commissarii regij lecti et stantie et tutte cose necessarie et che siano tenuti dare idonea et sufficiente (prigiaria?) dicti compraturi qua in la terra de solvendo. Et la anticipazione sarra al piu ducento scuti, et sopravanzando alcuna quantita de denari piu de quello compete per li pagamenti ordinarij ut supra siano tenuti dicti compratori portarli alla corte regia et soi preceptori per quello se deverra ( si dovrà) per dicta universita alli pagamenti fiscali extraordinarii a loro proprie dispese et interesse;
ancora: dicta universita riserva ad se la capitania delli greci et scavoni de soi casali et che dicti compratori non se ce possa intromettere in modo alcuno, et possono levare al casale di Portacandoni
(Portocannone) et Petaciato carlini cinque per ciascun focagio (fuoco, famiglia), et al casale de Monte Cilfone et Serramale carlini quatro, et lo camerlengo ( amministratore) delli dicti casali siano tenuti rescoterle nel mese de agosto, et dicti camerlengi siano franchi di lor focagio, et se per caso dicti casali scafassero ( non pagassero) l’universita li farra boni ( abbuonerà) ad dicti compratori tutti li focagi per quello che al presente la regia corte se troverrando certum esserno stati contati;
ancora: dicta universita reserva ad se la fida del taglio de legna de quelli de Montenigro nel territorio de Petaciato, et lo pagamento de dicta fida sia de dicta universita. Ben vero li concede la fida delle bestiame loro affiderrando ( cioè possono avere l’affitto del bestiame a cui avranno affittato il pascolo) in dicto territorio de Petaciato secundo lo tenore del instrumento facto fra questa universita et universita de Montenigro et che dicto pagamento se farra per dicte bestiame secundo la convenzione facta (trasa?) ad essi compratori et affictatori;
ancora: tutti quelli che lavorerando nel territorio della universita et soi casali nel tempo delle aire
( della trebbiatura) non possono ammovere grani de dicte aire se prima non renda lo debito terratico, tal che, andando lo terragiolo, e trovando grano concio ( cattivo, sporco) et non se fosse dato, che siano tenuti darcelo alla terra (all’universita) senza pagarle la portatura, ma ad loro despese;
ancora: tutte quelle poste della universita che se tene da particulari citadini, che le debiano lavorare secundo se convene, et non le lavorando che siano tenuti pagare lo terragio debito overo renunziarle per quella quantita non possesse lavorare, et che sopra de cio se ne habia da buctar bando puplico a cio ogniuno ne habia notitia.

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