6/6/2012 ● Internet
Imu per gli italiani residenti all'estero: "abitazione principale" la tassa va ai comuni
Con la circolare n. 3/DF diffusa venerdì 18 maggio dal Dipartimento delle
finanze sono stati chiariti alcuni punti della normativa IMU compreso quello
relativo alle unità immobiliari possedute in Italia dagli italiani residenti
all’estero.
Come è noto la nuova norma sul tributo sulla casa ha sostituito dal 2012
l’imposta comunale sugli immobili (ICI), ha ripristinato la tassazione
sull’abitazione principale e ha soppresso la legge che prevedeva l’equiparazione
all’abitazione principale della casa posseduta dagli italiani all’estero.
La nuova norma stabilisce tuttavia, grazie agli emendamenti presentati dai
deputati eletti all’estero, che i comuni possono considerare direttamente
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Praticamente la norma prevede che i comuni, nell’ambito della propria potestà
regolamentare, possono estendere alle unità immobiliari degli italiani
all’estero lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a
dire aliquota ridotta (0,4% invece di 0,76%) e detrazione di base di 200 euro.
La circolare precisa inoltre che anche per i cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato, nel caso in cui il comune dovesse deliberare
l’equiparazione all’abitazione principale, le detrazioni di 50 euro previste per
i figli di età non superiore a 26 anni si applicano solo nel caso in cui gli
stessi dimorino e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della
disposizione di favore.
Si consiglia quindi ai nostri emigrati di contattare direttamente il comune dove
è situato l’immobile per verificare se sia già stata approvata le delibera
relativa all’IMU e alle eventuali esenzioni-riduzioni, oppure di collegarsi al
sito del Fisco www.finanze.gov.itdove è possibile consultare tutte le delibere
dei comuni sull’IMU già approvate, trasmesse e registrate dal Dipartimento delle
Finanze, e accessibili al pubblico così come prevede la normativa. Come è noto
infatti i comuni possono inviare telematicamente al ministero dell'Economia e
delle Finanze regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote concernenti
l'Imposta municipale propria (Imu). Per gli atti dei comuni che hanno già
ottemperato alla trasmissione in formato cartaceo, sarà cura del ministero
provvedere alla conversione in formato elettronico e alla successiva
pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Va ricordato che scade il 18 giugno il termine per il pagamento della prima rata
IMU, ma paradossalmente i comuni hanno invece tempo fino al 30 giugno per
l’approvazione delle delibere comunali che definiranno le nuove aliquote. Nel
caso in cui un soggetto paghi la prima rata dell'imposta secondo le aliquote
indicate dalla manovra e il Comune deliberi successivamente un aggiustamento
delle aliquote anche a favore degli italiani all’estero, la situazione sarà
probabilmente compensata nel conguaglio-saldo successivo.
Fonte:
www.litaliano.it