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		11/3/2013 ● Bene Comune
Lo Statuto del Comune di Guglionesi (seconda parte)
 Redazione FPW ● 1754
  Redazione FPW ● 1754 
        
        Lo Statuto 
del Comune di Guglionesi
(II parte)
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE 
CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 7
Organi
 
1. Gli organi del comune sono il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e 
le rispettive 
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed 
amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante 
del 
Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello 
Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e 
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
 
Art.8
Deliberazioni degli organi collegiali
 
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte , di norma, con 
votazione palese, salvo nel caso in cui debba esercitarsi una facoltà 
discrezionale fondata sull’apprezzamento di qualità personali, per cui viene 
richiesta la votazione a scrutinio segreto.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono 
per
il tramite dei responsabili dei settori; la verbalizzazione degli atti e delle 
sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, che firma 
i verbali assieme al Sindaco o a chi ne fa le veci, secondo le modalità ed i 
termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di 
incompatibilità: in tal caso è sostituito temporaneamente dal componente del 
consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d’età.
Art. 9
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e 
rappresentando
l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il 
controllo sulla 
sua applicazione.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del 
consiglio comunale
sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale, che ispira la propria azione al principio di 
solidarietà, definisce 
gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti de comune presso 
enti, aziende 
ed istituzioni, provvedendo alla nomina degli stessi qualora lo preveda la 
legge, restando inteso che la validità è limitata all’arco temporale del mandato 
politico-amministrativo dello organo consiliare.
4. Il consiglio comunale esercita potestà e competenze stabilite dalla legge e 
dallo Statuto, svolgendo le proprie attribuzioni in conformità ai principi, alle 
modalità e procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di 
pubblicità, trasparenza e legalità per assicurare l’imparzialità e la corretta 
gestione amministrativa, soprattutto attraverso gli atti fondamentali che devono 
contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di 
reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art.l0
Sessioni e convocazioni
1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e 
straordinaria.
2. Sono considerate ordinarie le sedute in cui sono iscritte, nella 
convocazione, le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee 
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della 
gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del 
giorno stabilito e quelle straordinarie almeno tre, restando inteso che in caso 
d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 
ore.
4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da 
trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un 
quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e 
devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di 
competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, che possono contenere 
anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima, che 
contengono le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel 
domicilio eletto nel territorio del comune da parte del messo comunale, che ne 
deve fare espressa dichiarazione.
6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in 
aggiunta a quelli per cui si è già effettuata la convocazione è sottoposta alle 
medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 
ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare va affisso all’albo pretorio almeno 
entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e va 
adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione 
dei cittadini, atteso che le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi 
previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
8. La documentazione relativa agli argomenti da trattare è messa a disposizione 
dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di 
sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e 
almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il 
suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli 
eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10. Nel caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del 
Sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale, che rimane 
incarica, così come la giunta, fino alla data delle elezioni ed il vicesindaco 
svolge le funzioni del sindaco.
Art. 11
Linee programmatiche del mandato
1. Le linee programmatiche sulle azioni ed i progetti da realizzare durante 
il mandato politico-amministrativo sono presentate dal Sindaco, sentita la 
Giunta, al consiglio entro il termine di 120 giorni dalla data del suo 
insediamento.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione 
delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, 
presentando emendamenti nei modi indicati dal regolamento del consiglio 
comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 Dicembre di ogni anno il Consiglio provvede, 
in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione ditali linee da parte del 
Sindaco e dei rispettivi assessori, restando inteso che è possibile integrare, 
nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base di 
esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta 
all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione 
e realizzazione delle linee programmatiche, che viene sottoposto 
all’approvazione consiliare, previo esame del grado di realizzazione degli 
interventi previsti.
Art.l2
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire commissioni permanenti, temporanee o 
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, composte 
da soli consiglieri comunali con criterio proporzionale, il cui funzionamento, 
la composizione,i poteri, l’oggetto e la durata verranno disciplinate con 
apposito regolamento.
2. La deliberazione di istituzione dovrà essere assunta a maggioranza assoluta 
dei componenti del consiglio.
3. Ove siano istituite commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, 
ai sensi
dell’articolo i comma primo della legge 3/8/1999 n.265, la presidenza viene 
attribuita a
consigliere appartenente a gruppo consiliare di opposizione.
Art. l3
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri, che 
rappresentano l’intera comunità a cui costantemente rispondono, sono regolati 
dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha 
ottenuto il maggior numero di preferenze nell’elezione alla carica, restando 
inteso che nel caso di parità di voti sono svolte dal più anziano d’età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive a 
sessioni ordinarie o straordinarie senza giustificato motivo sono dichiarati 
decaduti con deliberazione del consiglio comunale, previa comunicazione per 
iscritto inviata da parte del responsabile del procedimento che fa capo al 
settore degli affari generali, ai sensi dell’art. 7 della legge 24 1/90, 
restando inteso che entro il termine di 20 giorni il consigliere interessato 
potrà presentare documenti giustificativi che il consiglio comunale dovrà 
valutare ai finì della definitiva decisione in merito alla decadenza.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, 
mozioni e proposte di deliberazione.
2. Modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei 
consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune 
notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato, nonché il 
diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e conoscere ogni altro 
atto utilizzato per l’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi 
specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale 
presso cui verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni 
altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel 
regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al 
segretario comunale unitamente all’ indicazione del nome del capogruppo. Qualora 
non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono 
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi 
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato 
il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle 
liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino 
composti da almeno 2 membri.
3. E’ istituita, presso il comune di Guglionesi, la conferenza dei capigruppo 
per un’adeguata e preventiva informazione sull’attività del consiglio, la cui 
disciplina, funzionamento e specifiche attribuzioni sono contenute nel 
regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari, domiciliati presso l’impiegato addetto al protocollo 
del comune,possono ottenere gratuitamente copia della documentazione inerente 
gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
Art. 16
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità 
stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di 
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, 
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, 
comunali, impartisce direttive al segretario comunale, anche se nominato 
direttore generale, ed ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi 
amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai 
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali 
attribuite al comune ed ha inoltre la competenza ed i poteri di indirizzo, 
vigilanza e controllo sulle attività degli assessori e delle strutture 
gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla 
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso 
enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal 
consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione 
Molise, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi 
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo 
accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio comunale, considerando i bisogni delle diverse fasce 
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone 
che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente 
Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di 
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue 
funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo 
responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune, nonché le 
attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i 
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge 142/90; d) 
adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo, conferendogli 
e revocandogli le funzioni di direttore generale se lo ritenga opportuno, previa 
deliberazione della giunta comunale;
f) nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi 
direttivi e quelli di collaborazione esterna, osservando le disposizioni 
dell’art.51 della legge 142/90 e successive modifiche, ispirandosi ai principi 
del bando pubblico o dell’intuito personale motivati con la comprovata 
esperienza ed operando mediante atti monocratici denominati decreti.
g) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza
1. I1 Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce 
direttamente presso gli uffici dell’ente le informazioni e gli atti, anche 
riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni 
presso istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti 
legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, 
direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche 
amministrative sull’intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, 
servizi, aziende ed istituzioni appartenenti al comune, svolgano le proprie 
attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli 
indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 19
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio 
comunale, di cui è presidente e ne dispone la convocazione, anche quando la 
richiesta gli è formulata da un quinto dei consiglieri, nel qual caso l’adunanza 
è tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con I 
‘inserimento all’ordine del giorno delle questioni proposte, secondo le modalità 
previste nel regolamento del consiglio comunale;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi 
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti 
dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la 
presiede;
d) riceve interrogazioni e mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di 
competenza consiliare.
Art. 20
Vicesindaco
1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega 
generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o 
impedimento di quest’ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve 
essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché 
pubblicato all’albo pretorio.
Art. 21
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o 
della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei 
componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia va motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in 
discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua 
presentazione; ove venga approvata, si procede allo scioglimento del consiglio 
ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 22
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco
1.Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano 
irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, dopo di che si procede 
allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 
persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al 
consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo 
dell’impedimento.
3. La procedura per la verifica dell’impedimento è attivata dal vicesindaco o, 
in mancanza, dall’assessore più anziano d’età che vi provvede d’intesa coi 
capigruppo consiliari.
4. Entro 30 giorni dalla nomina, la commissione relaziona al consiglio, che in 
seduta pubblica si pronuncia, salvo rinvio a successiva seduta da tenersi entro 
10 giorni.
Art.23
Giunta comunale
1. La giunta è organo d’impulso e gestione amministrativa, che collabora col 
Sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi di 
trasparenza ed efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e 
delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione 
delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale; in particolare 
esercita le funzioni di indirizzo politico-aministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati 
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla• sua attività.
Art. 24
Composizione 
1.La giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di 4 e massimo di 6 
assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Normalmente gli assessori sono scelti tra i consiglieri, ma possono anche 
essere nominati assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di 
eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, 
amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed 
intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto. 
Art. 25
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal 
Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle 
elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al 
consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli 
assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati 
dalla legge; non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o 
con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo 
grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino 
al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del 
consiglio comunale.
Art.26
Funzionamento della giunta
1.La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla 
l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, 
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, nelle 
modalità di convocazione e funzionamento stabilite informalmente dalla stessa 
giunta.
2. Le sedute della giunta sono valide se, in relazione al numero dei propri 
componenti (Sindaco ed assessori) sono presenti oltre la metà degli aventi 
diritto e le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole espresso da 
oltre la metà dei presenti. 
Art. 27
Competenze
1. La giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del comune e compie 
gli atti che, ai sensi della legge o dello Statuto, non siano riservati al 
consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario 
comunale o ai singoli responsabili dei settori.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali 
espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti 
dello stesso.
3.La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e 
delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi e provvedimenti che non comportino 
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e non siano riservati dalla 
legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei settori;
c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da 
sottoporre al consiglio comunale;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di 
partecipazione e decentramento;
e) modifica tariffe, elabora e propone al consiglio i criteri per determinare 
quelle nuove; 
f) nomina i membri delle commissioni per concorsi pubblici su proposta del 
responsabile del settore interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h) approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) autorizza il Sindaco a conferire o revocare le funzioni di direttore generale 
al segretario comunale; 
j)pone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce 
l’ufficio comunale per la elezione, cui ~ rimesso l’accertamento della 
regolarità del procedimento;
l)esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni 
delegate dalla Provincia di Campobasso, dalla Regione Molise e dallo Stato 
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero 
sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, parametri e 
standard per misurare la produttiVità dell’apparato, sentito il segretario 
comunale eventualmente nella veste di direttore generale;
p) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di 
gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il Peg su proposta del segretario comunale eventualmente nella 
funzione di direttore generale, ove non ci si sia avvalsi della possibilità di 
convenzionarsi con altri enti locali per la nomina;
r) nomina il difensore in caso di contenzioso o resistenza in giudizio.
