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		19/3/2013 ● Bene Comune
Lo Statuto del Comune di Guglionesi (quarta parte)
 Redazione FPW ● 1770
  Redazione FPW ● 1770 
        
        Lo Statuto del Comune di 
Guglionesi
(quarta parte)
TITOLO III — ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 50
Obiettivi dell’attività amministrativa
1. Il comune informa la propria attivitĂ  amministrativa ai principi di 
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di 
economicitĂ  e semplicitĂ  delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i responsabili dei settori sono tenuti 
a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti 
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione. 
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme 
di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione 
con altri comuni e con la provincia.
Art. 51
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici aventi per oggetto 
produzione di beni e
servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunitĂ  locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei 
pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del 
servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b)in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di 
opportunitĂ  sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piĂą servizi di 
rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza 
imprenditoriale;
e) a mezzo di societĂ  per azioni o a responsabilitĂ  limitata a prevalente 
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del 
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici~privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni 
nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale 
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al 
comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad 
attivitĂ  economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi 
e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli 
atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle 
istituzioni e delle societĂ  di capitali a maggioranza pubblica, escluso il 
referendum.
Art. 53
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, 
dotate di personalitĂ  giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e 
ne approva lo statuto.
2. le aziende speciali informano la loro attivitĂ  a criteri di trasparenza, 
efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio economico e 
finanziario da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi 
compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati 
anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a 
garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art.54
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali disciplina struttura, funzionamento, 
attività, controlli degli organi che sono il consiglio d’amministrazione, il 
presidente, il direttore ed il collegio dei revisori.
2. Presidente ed amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco 
fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilitĂ  a consigliere comunale 
sulla base dei criteri indicati dal consiglio comunale, che nomina il collegio 
dei revisori dei conti e conferisce il capitale di dotazione e determina 
indirizzi e finalità dell’amministrazione delle aziende, compresi i criteri 
generali per determinare tariffe per fruire di beni e servizi.
Art. 55
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune prive di personalitĂ  
giuridica ma dotate di autonomia gestionale, aventi come organi il consiglio 
d’amministrazione, il presidente e, ove previsto dall’apposito regolamento,il 
direttore. Il Sindaco ha la competenza della nomina degli organi, che può 
altresì revocare per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o 
per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.
2. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalitĂ  
dell’amministrazione delle ; istituzioni, compresi i criteri generali per 
determinare tariffe per fruire di beni o servizi, approva bilanci annuali e 
pluriennali, programmi e conto consuntivo ed esercita la vigilanza delle 
istituzioni.
3. Il consiglio d’amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione 
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio 
comunale e secondo le modalitĂ  organizzative e funzionali previste nel 
regolamento, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o 
utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.
4. E’ confermato il riconoscimento dell’istituzione della scuola materna 
comunale “Mimì del Torto”, nel rispetto dell’atto di donazione originario.
Art. 56
SocietĂ  per azioni o a responsabilitĂ  limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società 
per azioni o a responsabilitĂ  limitata per la gestione di servizi pubblici, 
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione, che dovrĂ  prevedere 
partecipazione necessariamente maggioritaria per servizi pubblici di primaria 
importanza.
2. Atto costitutivo, Statuto o acquisto di quote o azioni devono essere 
approvati dal
consiglio comunale, garantendo comunque la rappresentativitĂ  dei soggetti 
pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica 
competenza e
nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e 
degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in 
rappresentanza dell’ente.
Art. 57
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite 
convenzioni dastipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con 
privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire fini, durata, forme di consultazioni degli 
enti contraenti, loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
Art. 58
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti 
locali per gestire uno o piĂą servizi in maniera associata secondo le norme 
previste per le aziende speciali in quanto applicabili, facendo approvare da 
parte del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, una 
convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del 
consorzio, che preveda l’obbligo di trasmettere al comune gli atti fondamentali.
2. Il Sindaco o delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con 
responsabilitĂ  pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e 
dallo statuto del consorzio.
Art.59
Accordi di programma
1. Il sindaco per definire ed attuare opere, interventi o programmi che 
richiedono l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti 
pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il 
coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalitĂ , finanziamento ed 
ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della 
regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni 
interessate viene definito in apposita conferenza che provvede altresì 
all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi della vigente normativa.
3. Se l’accordo é adottato con decreto del presidente della regione e comporti 
variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve 
essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
