Aggiornato:
9/7/2013 ● Caro Direttore
Piano-casa: "ingiustizia è fatta!" (stralcio dell'intervento in Consiglio comunale)
Caro direttore
la maggioranza, ignorando le richieste di Unità democratica, ha deciso di
procedere all’approvazione definitiva del cosiddetto piano-casa chiamando
ratificando la delibera di giunta n°114/2012.
Ingiustizia e’ fatta !! Dando prova di compattezza che rifiuta qualsiasi dialogo
democratico da il via libera all’assalto speculativo al territorio secondo le
vecchie logiche mercatiste degli anni 70/80: la privatizzazione degli utili, la
socializzazione dei costi.
Si riporta uno stralcio dell’intervento depositato.
LA DOMANDA VIENE SPONTANEA: PERCHÉ TANTA FRETTA?
Le norme regionali del Piano-casa sono disponibili dal 2009.
Un’amministrazione efficiente e governante si sarebbe preparata per tempo ( così
come hanno fatto tantissimi comuni italiani) per evitare eventuali derive
speculative e pasticci.
C’era, quindi, tutto il tempo per: Elaborare linee d’indirizzo ed un regolamento
utili ad orientare i potenziali operatori verso gli obiettivi di sviluppo
compatibile esplicitamente richiamati dalla legge. Rovesciando, finalmente,
vecchie logiche che associano le utilità /convenienze legate esclusivamente allo
sfruttamento, consumo ed aggressione del territorio e del paesaggio.
Da questo punto di vista vorrei sottolineare che la norma di riferimento
utilizzata ( l’art. 6 della legge regionale 30/2009) consente la presentazione
da parte di imprese, consorzi o di privati riuniti in cooperativa di programmi
costruttivi di nuove abitazioni, anche nelle zone rurali situate nelle vicinanze
del perimetro del PdF.
Ma in via del tutto straordinaria. Una volta accertato, cioè:
1. il fabbisogno reale e la domanda effettiva di edilizia sociale;
2. la inesistenza, all’interno del PdF, di aree libere ( sprovvisti o
insufficienti dice la legge) destinate all’edilizia economica o convenzionata o
agevolata.
E’ del tutto evidente che le due cose sono strettamente intrecciare.
Infatti, solo a seguito della rilevazione del fabbisogno è possibile sapere la
consistenza quantitativa delle superfici da mettere a disposizione. E, quindi
procedere alla verifica della disponibilità di aree libere da destinare
all’edilizia sociale.
Solo di fronte alla eventuale inesistenza ( verificata attraverso azioni
pubbliche) di aree libere (sprovvisti o insufficienti dice la legge) destinate
all’edilizia economica o convenzionata o agevolata è consentita la possibilità di utilizzare aree rurali nelle vicinanze.
Ed allora domandiamo:
1. da quale analisi si è dedotto il bisogno abitativo tradotto in una domanda
reale di n° 60 nuovi alloggi dislocati in 8 fabbricati, cinque dei quali
addirittura di 5 piani e, quindi, il calcolo della superficie di terreno
occorrente per realizzarli?
2. Si è proceduto ad una verifica circa la disponibilità di aree all’interno del
PdF da destinare a tale scopo? Con quali iniziative pubbliche ed ufficiali? A
seguito di quale orientamento dettato dall’organo competente alla pianificazione
urbana e territoriale?
3. Perché l’amministrazione non ha tenuto conto delle previsioni del PRG
adottato ufficialmente e nei termini di legge da un consiglio comunale nel 2008
( mai portato all’approvazione definitiva per ragioni incomprensibili su cui a tempo debito occorrerà verificare le
motivazione reali ed i danni prodotti), dove erano state individuate, senza
uscire fuori dal perimetro del PdF, aree da destinare ad edilizia agevolata?
In fondo bastava, un non complicato provvedimento amministrativo di destinazione
urbanistica. Perché non è stato mai assunto?.
Ed infine veniamo alla proposta di convenzione approvata dalla giunta e
sottoposta alla ratifica di questo consiglio comunale. Ammesso e non concesso (
salvo verifiche) un bisogno abitativo riscontrato. Di fronte ad esso stante le condizioni di straordinarietà occorrerebbe agire in
fretta.
Ora, però, se andiamo a leggere la convenzione dove si stabiliscono i termini
per la realizzazione del programma: all’art. 15
- il comma 1 ( impegna la ditta proponente a realizzare le opere di
urbanizzazione primaria entro i primi tre anni dalla stipula della convenzione).
- il comma 2 ( impegna la ditta ad iniziare i lavori di costruzione dei
manufatti edilizi entro 360 giorni dal completamento delle opere di
urbanizzazione). Altri 3 o 4 anni. Questo ovviamente salvo proroghe concedibili ai sensi del successivo art.16.
- Ed il tutto da realizzare secondo la convenzione che ha durata di 10 anni
rinnovabili, come recita l’art.17.
Come giustificare questo crono programma con la urgenza dettata dalla domanda di
abitazione?
CONCLUSIONI PROVVISORIE:
E’ del tutto evidente da queste considerazioni che siamo di fronte ad:
1. una carenza grave di motivazioni a supporto della approvazione del programma
presentato dalla ditta interessata.
2. un uso ingiustificato delle condizioni di straordinarietà , allo stato
assolutamente inesistenti, in mancanza di una verifica quantitativa:
- del bisogno abitativo delle categorie definite svantaggiate. A Guglionesi il
mercato edilizio-abitativo è fermo ( a sentire le imprese). Con prezzi al mq
tornati ai livelli di 10-15 anni fa e, nonostante tutto, la case sono invendute.
- della disponibilità di aree o di fabbricati da ristrutturare all’interno del
vigente PdF. L’ abitato presenta decine di lotti inedificati da una parte,
ed abitazioni vuote dall’altra;
3. una mancata valutazione delle implicazioni sul piano dell’assunzione dei
costi aggiuntivi ( sia per il pubblico che per il privato) una volta che l’area
sarà riconsegnata. Da tutto questo la nostra impressione e che siamo di fronte
ad un atteggiamento politicamente subalterno e funzionale a creare
surrettiziamente le condizioni di ‘straordinarietà ’ per includere forzatamente
nuove aree edificabili e nuove costruzioni, al di fuori delle previsioni del vigente strumento urbanistico.
Per queste motivazioni chiediamo il rinvio della approvazione alla commissione
pianificazione territoriale. Assicureremo il nostro apporto costruttivo.
Disponibili ad approvare di fronte alla dimostrazione che non si poteva fare
diversamente.
In caso contrario noi dichiariamo il nostro voto contrario e solleveremo di
fronte alle autorità competenti un ricorso amministrativo e la trasmissione
degli atti alla procura della repubblica ed alla corte dei conti.