 
Aggiornato:
 
		16/8/2016 ● Politica
Io dico no
 M5S Guglionesi ● 1903
  M5S Guglionesi ● 1903 
        
        “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.” 
(art. 70 della vigente costituzione)
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le 
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e 
soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali 
concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le 
altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che 
determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le 
funzioni fondamentali dei Comuni e delle CittĂ  metropolitane e le disposizioni 
di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le 
norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 
europea, per quella che determina i casi di ineleggibilitĂ  e di incompatibilitĂ  
con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di 
cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, 
terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 
122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto 
proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e 
da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente 
trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un 
terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni 
successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione 
del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. 
Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia 
inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei 
deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione 
all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla 
data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati 
può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione 
finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera 
dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare 
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di 
competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, 
svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti 
all’esame della Camera dei deputati.” (art. 70 della riformanda costituzione)
Caro direttore, quelli sopra riportati altro non sono che l’articolo 70 della 
nostra Costituzione nella versione attuale ed in quella che si vorrebbe 
modificata.
Converrà che facilmente verrebbe da esclamare “alla faccia della 
semplificazione” perché la nuova formulazione del principio costituzionale 
risulta essere poco chiara se non (volutamente ?!) confusionaria! Infatti non 
appare evidente per nulla l’abolizione del bicameralismo giacchè il senato 
obbligatoriamente dovrĂ  pronunciarsi nella promulgazione di determinate leggi e 
volontariamente potrĂ  fare lo stesso per le altre leggi che non dovessero 
richiedere il passaggio obbligatorio nelle due camere.
Senza poi parlare dell’introduzione di una molteplicità di modi per 
l’approvazione delle leggi che altro non fa che aumentare la confusione che già 
regna sovrana nel solo sforzarsi di leggere questa “riforma”.
Se a ciò si aggiunge poi che il Senato, che quindi, per quanto su detto, di 
fatto non verrĂ  abolito, sarĂ  composto dai politici che ad oggi risultano tra i 
piĂą corrotti (i consiglieri regionali ed i sindaci), avremo tutti i motivi per 
cui dire no in occasione del referendum costituzionale.
Quel poco di buono che c’è in questa riforma, ovvero l’abolizione del CNEL, la 
si sarebbe potuta fare con una leggina costituzionale e non associarla ad uno 
stravolgimento tale della Costituzione. Mentre quello che avrebbe potuto essere 
davvero una buona cosa, ovvero il rafforzamento del referendum abrogativo con 
l’abbassamento del quorum, è stato in modo fraudolento associato ad una 
richiesta di ben 800.000 firme, quasi impossibili da raggiungere.
E non parliamo della sbandierata riduzione di costi per la cosiddetta abolizione 
del Senato giacchè i nuovi Senatori, se pur espressamente non stipendiati, 
avranno diritto a diarie di rimborso per i giorni di soggiorno nella Capitale… 
Riduzione che a detta del premier dovrebbe aggirarsi sui 500 milioni e che 
vorrebbe usare come promessa elettorale per spingere a votare si, e che invece 
secondo al Ragioneria dello Stato è pari a poco più di un decimo della cifra 
sbadierata.
Queste solo alcune considerazioni per cui votare no al prossimo referendum ed un 
invito ad approfondire meglio le ragioni del no con Alessandro Di Battista 
impegnato in questi giorni in un tour coast to coast (tra Tirreno ed Adriatico) 
per dire no alla modifica della Carta Costituzionale voluta da Renzi, Boschi e 
Verdini. Il tour infatti approderĂ  anche a Termoli il giorno 20 agosto: 
appuntamento alle ore 21.00 a piazza Duomo.
