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		9/5/2012 ● Internet
Buonenotizie.it: Corte di Cassazione, "tariffa rifiuti senza IVA", al via i rimborsi
  Redazione FPW ● 1546 
        
        La Tia1 è un tributo e non è soggetto ad Iva. Non rileva la qualificazione 
patrimoniale della Tia2, poiché si tratta di due prelievi formalmente distinti. 
Così la Corte di Cassazione, con sentenza 3756 depositata il 9/3/2012 
sull'applicazione dell'Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all'articolo 49, 
del decreto legislativo 22/97 (Tia1).
La sentenza va contro la prassi amministrativa del dipartimento delle Politiche 
fiscali, che con la circolare 3/2010 aveva ravvisato continuitĂ  tra Tia1 e Tia2 
(articolo 238, dl 152/06) sì che la Tia1 sarebbe un'entrata patrimoniale, e 
quindi soggetta ad Iva. 
In virtu' di questo i gestori del servizio rifiuti avevano addebitato l'imposta 
agli utenti. 
La sentenza 238/09 della Corte Costituzionale, pero', aveva invece dichiarato la 
natura tributaria della Tia1, ravvisando continuitĂ  tra Tariffa e Tarsu, Ma la 
medesima pronuncia della Corte precisava, in mancanza dello specifico 
regolamento attuativo, di non poter prendere posizione sulla Tia2. 
La sentenza consenti' l'avvio di rimborsi da parte degli utenti.
In seguito, con l'articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010, si è stabilito che la 
tariffa è un'entrata patrimoniale e dunque soggetta a Iva, ma questo (per un 
errore del legislatore?) per la Tia2 e non per la Tia1. E' quindi intervenuto il 
dipartimento delle Politiche fiscali che, con la circolare 3/2010, diceva che la 
Tia2 può essere applicata sulla base dei criteri stabiliti nel Dpr 158/99 su cui 
si fonda la Tia1. Per cui Tia1 e Tia2 sono entrambe considerate entrate 
patrimoniali, e quindi soggette ad Iva.
Per la sentenza di ieri della Cassazione le conclusioni delle Finanze “sono 
frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”: non si vede come la 
successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico 
l'identitĂ  della loro natura.
La sentenza ha pertanto rilevato che la Tia1 e' un'entrata tributaria. 
Per questo i 
rimborsi possono essere chiesti al proprio gestore del servizio rifiuti tramite 
raccomandata A/R di messa in mora.
[Fonte: www.buonenotizie.it]
